La riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021 ), entrata in vigore il 1° luglio 2023, prevede che le collaborazioni sportive all'interno di un'assocazione possano assumere una delle seguenti due forme:

  • lavoro sportivo
  • volontariato puro.

In particolare sono interessati dalla Riforma:

  • atleti
  • allenatori
  • istruttori
  • direttori tecnici
  • direttori sportivi
  • preparatori atletici

Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di riforma dello Sport e dalle delibere federali devono essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro.

Lavoro sportivo

È un lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il lavoratore sportivo esercita, quindi, l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo può assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Volontariato sportivo

La Riforma dello sport (vedi art. 29) stabilisce che le associazioni sportive, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, possono avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonche' della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione nella quale il volontario svolge la propria attività.

Le associazioni che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita' civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Aggiornamento 31 luglio 2023

Il 26 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, n. 36, 37, 38, 39 e 40 (Riforma dello sport). Il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della Conferenza unificata, e tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.

Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della norma definitiva che raccoglierà in un solo provvedimento i cinque decreti correttivi nati con la legge delega del 2019.